Corte di Cassazione n. 6803 del 21 marzo 2026
La rinuncia all′eredità, essendo un atto solenne soggetto a rigide regole, non può essere annullata da comportamenti concludenti successivi o da un uso generico dei beni del defunto

Sentenze
"Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la rinuncia all'eredità è un atto solenne e formale, a pena di nullità, con la conseguenza che una sua eventuale revoca non può avvenire per fatti concludenti o per effetto di una successiva accettazione tacita, richiedendo necessariamente le medesime forme solenni e di pubblicità previste per la rinuncia stessa. Inoltre, l'utilizzo o la gestione di un bene ereditato da parte del chiamato che abbia validamente rinunciato non configura un'accettazione implicita qualora l'attività posta in essere risulti giustificata da un titolo autonomo, quale lo status di comproprietario del bene stesso